venerdì 8 marzo 2013

Le regole del conclave



"Promulgo la presente Costituzione apostolica, nella quale sono contenute le norme a cui, quando si verifichi la vacanza della Sede Romana, debbono rigorosamente attenersi i Cardinali che hanno il diritto-dovere di eleggere il Successore di Pietro, Capo visibile di tutta la Chiesa e Servo dei servi di Dio". 

Così 17 anni fa scriveva papa Giovanni Paolo II nella premessa della "Costituzione apostolica 'Universi Dominici Gregis' circa la vacanza della Sede Apostolica e l' elezione del Romano Pontefice", promulgata il 22 febbraio 1996, tuttora in vigore e che detta, dunque, le regole anche per il Conclave del dopo Ratzinger. "Particolare attenzione - dice papa Wojtyla nell'introduzione della parte normativa - ho voluto prestare alla antichissima istituzione del Conclave: normativa e prassi, al riguardo, sono consacrate e definite anche in solenni disposizioni di non pochi miei Predecessori. Un'attenta disamina storica conferma non soltanto l'opportunità contingente di tale istituto, a motivo delle circostanze in cui è sorto ed è stato via via normativamente definito, ma altresì la sua costante utilità per l'ordinato, sollecito e regolare svolgimento delle operazioni dell'elezione medesima, particolarmente in momenti di tensione e di turbamento".

"Proprio per questo - prosegue Giovanni Paolo II - pur consapevole della valutazione di teologi e canonisti di ogni tempo, i quali concordemente ritengono tale istituto non necessario per sua natura alla valida elezione del Romano Pontefice, ne confermo con questa Costituzione la permanenza nella sua struttura essenziale, apportandovi tuttavia alcune modifiche, così da adeguarne la disciplina alle esigenze odierne. In particolare, ho ritenuto opportuno disporre che, durante tutto il tempo di durata della elezione, le abitazioni dei Cardinali elettori e di quanti sono chiamati a collaborare al regolare svolgimento della elezione stessa siano collocate in ambienti convenienti dello Stato della Città del Vaticano. 

Anche se piccolo, lo Stato è sufficiente per assicurare entro la cinta delle sue mura, grazie anche agli opportuni accorgimenti più sotto indicati, quell'isolamento e conseguente raccoglimento che un atto così vitale per la Chiesa intera esige negli elettori". Il documento del Papa così prosegue: "Al tempo stesso, considerata la sacralità dell'atto e perciò la convenienza che esso si svolga in una sede confacente, nella quale, da una parte, le azioni liturgiche ben si compongano con le formalità giuridiche e, dall'altra, agli elettori sia reso più facile preparare l'animo ad accogliere le interiori mozioni dello Spirito Santo, dispongo che l'elezione continui a svolgersi nella Cappella Sistina, ove tutto concorre ad alimentare la consapevolezza della presenza di Dio, al cui cospetto ciascuno dovrà presentarsi un giorno per essere giudicato".

Giovanni Paolo II interviene poi sulla questione della segretezza del Conclave: "Confermo, inoltre, con la mia autorità apostolica il dovere del più rigoroso segreto riguardo a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente le operazioni stesse dell'elezione; anche in questo, tuttavia, ho voluto semplificare e ridurre all'essenziale le relative norme, così da evitare perplessità e dubbi, e forse anche successivi problemi di coscienza in chi ha preso parte all'elezione. "Infine - aggiunge il Papa - ho ritenuto di dover rivedere la forma stessa dell'elezione, tenendo anche qui conto delle attuali esigenze ecclesiali e degli orientamenti della cultura moderna. Così mi è sembrato opportuno non conservare l'elezione per acclamazione quasi 'ex inspiratione', giudicandola ormai inadatta ad interpretare il pensiero di un collegio elettivo così esteso per numero e tanto diversificato per provenienza. Ugualmente è parso necessario lasciar cadere l'elezione 'per compromissum', non solo perché di difficile attuazione, come è dimostrato dalla congerie quasi inestricabile di norme emanate in proposito nel passato, ma anche perché di natura tale da comportare una certa deresponsabilizzazione degli elettori i quali, in tale ipotesi, non sarebbero chiamati ad esprimere personalmente il proprio voto". 

 "Dopo matura riflessione - scrive ancora Giovanni Paolo II - sono giunto, quindi, nella determinazione di stabilire che l'unica forma in cui gli elettori possono manifestare il loro voto per l'elezione del Romano Pontefice sia quella dello scrutinio segreto, attuato secondo le norme più sotto indicate. Tale forma, infatti, offre le maggiori garanzie di chiarezza, linearità, semplicità, trasparenza e, soprattutto, di effettiva e costruttiva partecipazione di tutti e singoli i Padri Cardinali, chiamati a costituire l'assemblea elettiva del Successore di Pietro".

fonte: ansa.it

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